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Associazione Sindrome di Bardet - Biedl Italia |
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STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Costituzione e sede -denominazione – durata Art.1. E' costituita con Sede in Carnate (Milano) – via Matteotti, 11 L’Associazione di promozione sociale denominata Associazione Sindrome Bardet Biedl Italia ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonchè nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Art.2. L’Associazione “Sindrome Bardet Biedl Italia”, enunciabile anche come " A.S.B.B.I", non ha scopo di lucro neppure indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale a favore degli associati e di terzi. “A.S.B.B.I” è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
Finalità e attività Art.4. “A.S.B.B.I” in particolare si prefigge lo scopo di aiutare coloro i quali sono affetti da: Sindrome di Bardet-Biedl al fine anche di prevenire o eliminare i problemi di carattere sanitario, sociale e più in generale di disagio che tale patologia comporta, sensibilizzando l’opinione pubblica e promuovendo la ricerca. Art.5. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
Soci Art.7. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Diritti e doveri dei soci Art.10. All’interno dell’Associazione si riconoscono diverse categorie di Soci:
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. Art.12. La qualità di socio si perde:
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. Art.13. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Organi sociali e cariche elettive Art.14. Sono organi dell’Associazione:
Assemblea dei soci Art.15. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate col preavviso di almeno 8 giorni mediante semplice avviso consegnato a mano o per fax o per posta ordinaria o per posta elettronica o per telegramma, oppure mediante avviso affisso nelle bacheche della sede sociale specificando la data, l’ora e la sede della riunione e l’ordine del giorno in discussione. Art.16. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Art.17. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Art.18. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. Art.19. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Consiglio Direttivo Art.21. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio; i suoi componenti sono rieleggibili. Art.22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è convocato col preavviso di almeno 3 giorni (un giorno in caso di urgenza) mediante semplice avviso consegnato a mano o per fax o per posta ordinaria o per posta elettronica o per telegramma oppure mediante avviso affisso nelle bacheche della sede sociale specificando la data, l’ora e la sede della riunione e l’ordine del giorno in discussione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Art.23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
Presidente Art.25. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Tesoriere Art.26. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere provvede all’esazione delle quote sociali e di ammissione, delle entrate in generale, ai pagamenti, alla tenuta dei libri contabili. Per ogni pagamento di carattere straordinario deve avere l’autorizzazione del Presidente. Il Tesoriere è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Revisore dei Conti. L’Associazione può aprire conti correnti bancari ed effettuarvi depositi con le entrate dell’Associazione così come fare prelievi sui depositi esistenti ed accedere a fidi bancari. L’apertura del conto corrente deve essere fatta in nome dell’Associazione con firma singola del Presidente e/o del Tesoriere su delega del Presidente. In assenza del Tesoriere, le sue funzioni saranno svolte dal segretario. Segretario Art.27. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Collegio dei Revisori dei Conti Art.28. Il collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo, ossia per tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio. Art.29. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. Collegio dei Probiviri Art.30. Il collegio dei Probiviri, se nominato, costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione. I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo, ossia per tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio; essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Compiti del Collegio dei Probiviri:
Art.31. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio sia consuntivo, sia preventivo, che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile successivo, fatto salvo casi particolari per cui la data è stabilita il 30 Giugno. Art.32. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Art.33. Il patrimonio sociale è costituito da:
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni Art.35. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 20 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Norma finale Art.36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Letto, firmato e sottoscritto
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